Sul sito www.vigileamico.it/autoveicoli.html ci segnala il Presidente Arancio ci sono tutte le leggi e circolari che regolano la circolazione e sosta dei camper. Sarebbe bene averne una copia a bordo (o più di una) per far valere, quando necessario, i propri diritti. Interessante la parte che riguarda l'abuso costituito dalle sbarre per limitare l'altezza dei veicoli che possono circolare/parcheggiare.
Dalle News del Camper Club "La Granda"
Con un interessante articolo, che riportiamo integralmente, il sito della Società Autostrade entra nel merito della sicurezza della circolazione stradale, soprattutto quando le condizioni atmosferiche sono avverse. "Il 14% degli incidenti che si sono verificati sulle strade italiane nel 2000, ha avuto come concausa le condizioni atmosferiche . E' quanto emerge da una elaborazione Airp (Associazione italiana ricostruttori pneumatici) su dati Istat, La scarsa cultura della guida degli automobilisti italiani in presenza di difficili condizioni climatiche, oltre, naturalmente, ad errori umani e difetti meccanici, sempre sulla base dei dati dell'Istat, ha infatti causato nel 2000 ben 827 morti e quasi 45.000 feriti. Pioggia intensa, nebbia, grandine, ghiaccio e neve sono eventi meteorologici, tipici della brutta stagione, che mettono duramente alla prova sia i guidatori che lo stato di efficienza dei loro veicoli. Ecco allora alcuni suggerimenti. Prima di tutto le condizioni del veicolo, le gomme in particolare. E' bene far controllare ad un gommista specializzato lo stato dei pneumatici e verificare che la pressione di gonfiaggio sia sui livelli indicati dal libretto d'uso e manutenzione del veicolo.Pioggia. In questo periodo è la pioggia è l'elemento atmosferico più frequente che, soprattutto se intensa, può creare molti pericoli, problemi di visibilità ed il rischio, ben più grave, di aquaplaning. L'aquaplaning si verifica ancora più facilmente con pneumatici molto consumati, in quanto le scanalature del battistrada non sono più in grado eliminare l'acqua. Il codice della strada stabilisce in 1,6 millimetri il limite consentito per lo spessore del battistrada. Tuttavia per affrontare acquazzoni e qualche spruzzata di neve è necessario uno spessore maggiore, capace di garantire una maggior sicurezza. Non va dimenticata la giusta pressione di gonfiaggio. Un pneumatico sgonfio ha una maggior superficie di contatto con la strada e ciò aumenta la probabilità che si verifichi il fenomeno dell'aquaplaning. Un'ulteriore insidia delle stagioni autunnali-invernali è rappresentata dalla nebbia che in alcune zone d'Italia diventa per gli automobilisti una sfida quasi quotidiana. Le regole per la sicurezza sono due: cercare di avere la massima visibilità possibile (dotandosi di buoni fendinebbia e di un antiappannante per il parabrezza) e disporre di un sistema frenante efficiente con pneumatici in ottimo stato, in grado di fare prontamente presa sull'asfalto. Chi marcia frequentemente su strade bagnate, o usa molto l'auto in inverno, deve comunque tenere presente che per avere le migliori condizioni di esercizio occorrono pneumatici specifici invernali, con un disegno del battistrada con profondi canali di drenaggio per favorire l'espulsione di grandi quantità di acqua in poche frazioni di secondo. Neve. Per affrontarla nel migliore dei modi si può scegliere tra due alternative: le catene o i pneumatici da neve. Nel primo caso, può essere sufficiente utilizzare coperture estive con almeno 5 - 6 millimetri di battistrada e portare a bordo un buon paio di catene. Nel caso si decida di utilizzare pneumatici da neve è bene ricordare che in genere si impiegano per un periodo di tempo limitato. Una spesa non di poco conto, che può essere contenuta scegliendo di acquistare pneumatici ricostruiti. Le gomme ricostruite - sottolinea Airp - sono, infatti, un'alternativa molto interessante, perché garantiscono sicurezza ed affidabilità con un occhio al portafoglio. L'Airp consiglia di acquistare pneumatici omologati secondo i regolamenti Ece 108 per il vettura ed Ece 109 per gli autocarri. Regolamenti che impongono ai ricostruttori di dotarsi di un sistema di qualità e sottoporre campioni significativi della propria produzione al medesimo ciclo di prove previste per l'omologazione dei pneumatici nuovi".
Così recita una recente sentenza della Corte di Cassazione. "La Pubblica Amministrazione incontra nell'esercizio del suo potere discrezionale, anche nella vigilanza e controllo dei beni demaniali, limiti derivanti dalle norme di legge o di regolamento, nonché dalle norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza ed, in particolare, dalla norma primaria e fondamentale del "neminem laedere" (art. 2043 cc) in forza della quale è tenuta a far sì che il bene demaniale non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile che dia luogo al c.d. trabocchetto o insidia stradale. Sussiste, pertanto, la responsabilità della P.A. e dell'Ente concessionario ex art. 2043 cc per i danni subiti dall'utente stradale allorché la insidia non sia visibile e prevedibile". Si tratta della sentenza della Corte di Cassazione, sez. III civile, n. 11.250 del 30.07.2002. In parole povere anche l'incuria e la leggerezza costituiscono responsabilità ed i "trabocchetti" stradali possono costare caro non solo agli automobilisti, ma anche alle amministrazioni comunali!
Limitazione alle soste
Da >Turismo Itinerante riceviamo:
Tramite il Coordinamento Camperisti apprendiamo che alcune famiglie in autocaravan, tranquillamente parcheggiate negli stalli di sosta limitrofi all'AquaPark di Cecina (Livorno), vedono arrivare a mezzogiorno del 16/08/2002 un veicolo (motociclo Ape) del Comune. Scende un operaio ed inizia a sistemare della segnaletica stradale verticale di divieto di sosta alle autocaravan in ben due file di parcheggio. Il pasto va ovviamente di traverso. I camperisti scendono dai veicoli e fanno circolo intorno all'operaio, chiedendo spiegazioni. L'operaio, impressionato dai presenti che ben presto si trasformano in una nutrita folla, chiede l'intervento della Polizia Municipale. All'arrivo degli operatori di Polizia Municipale i camperisti, debitamente preparati in tema di Codice della Strada e relativo Regolamento d'Esecuzione, fanno presente che la segnaletica era in violazione di legge perché, sul retro, non riportava serigrafati i dati dell'ordinanza istitutiva del divieto. A seguito di tale denuncia seguiva la rimozione della segnaletica. Il fatto proseguiva perché, la sera, ad una sola fila centrale di detto parcheggio, era collocata una segnaletica provvisoria, sopra un cavalletto, con l'immagine di divieto di sosta e sotto, stampato su carta, la dicitura "Posteggio riservato autovetture - ordinanza del 14/08/2002". A posare detti "cavalletti" era un operaio di cantiere che, alquanto intimorito dalla reazione dei camperisti, non faceva che ripetere il ritornello che "lui faceva solo il suo lavoro …. che altri gli avevano detto di fare … che non era una sua iniziativa … che non ne poteva fare a meno". A mantenere calma l'incresciosa situazione ha contribuito in modo decisivo il dialogo civile con i camperisti attivato da un vigile urbano. Sembra che dal dialogo sia emerso che l'istituzione dei divieti di sosta alle famiglie in autocaravan è partita da una richiesta del gestore dell'AquaPark. Alcuni camperisti si sono allora ricordati che, come fruitori dell'AquaPark avevano fatto presente alla Direzione che alcune uscite di sicurezza erano bloccate da catene, che pareva eccessivo di numero di frequentatori accettati, che era deplorevole lo stato dei servizi igienici; il divieto alla loro sosta appariva, pertanto, come una "punizione" per aver sollecitato sicurezza ed igiene. Le famiglie in autocaravan hanno riscosso l'appoggio degli abitanti della zona che hanno testimoniato di non essere disturbati dalla loro presenza; anzi, dette presenze servivano a controllare e rendere più tranquillo il parcheggio. I camperisti hanno chiesto l'intervento dei Carabinieri che, forse impegnati in altri servizi più importanti, non si sono recati nel parcheggio. Al contrario, ha risposto alla chiamata la Polizia di Stato inviando una pattuglia per accertare cosa stava accadendo. L'operatrice di Polizia ha rilevato i fatti ed ha garantito che, passati i giorni di fuoco di questo mezzo agosto, si sarebbe informata sugli atti. Tale professionale intervento ha placato gli animi che si erano accesi per il fatto che era veramente assurdo emanare un'ordinanza il 14 di agosto ed addirittura posizionare la segnaletica il giorno dopo il ferragosto come se si fosse in presenza di una invasione di clandestini anziché di famiglie che contribuiscono con la loro cultura e la loro economia allo sviluppo del territorio dove si fermano. famiglie che fruiscono di un territorio lasciandolo integro ai successivi utilizzatori. Famiglie che, forse, proprio perché non cementificano e non prendono in affitto appartamenti e/o non si rivolgono ad alberghi, vedono sindaci che cercano di impedirgli quella circolazione stradale prevista dalla legge italiana e dalla Costituzione.
Appare quindi chiaro che i divieti di sosta solo per le autocaravan hanno validità soltanto se portano ben impresso gli estremi dell'ordinanza di riferimento.
Aggiornamento del 2008: la validità dei segnali è immutata anche in assenza di detti estremi.
A più d'uno di Voi sarà capitata la "grana" di condòmini che non vogliono che la vostra autocaravan venga parcheggiata nel piazzale-parcheggio (parti comuni) del condominio. Una sentenza della Corte di Cassazione fa chiarezza sull'argomento. Alle stesse condizioni prescritte dal Codice della Strada l'autocaravan di proprietà può sostare nei parcheggi condominiali. Lo ha stabilito la Cassazione.
Il proprietario di un'auto caravan ha il diritto di parcheggiare nell'area condominiale adibita alla sosta degli autoveicoli? Al riguardo la Corte di Cassazione si è pronunciata in maniera affermativa (Cassazione civile, sez. II, 26 settembre 1998, n.9649) stabilendo che l'autocaravan può sostare purché non arrechi danno agli altri e il regolamento condominiale non stabilisca particolari divieti o limitazioni; poiché, motiva la Corte, tale "uso particolare della cosa comune" non ne altera la destinazione e non ne "limita l'uso paritetico da parte degli altri condomini". Da cui discende che una delibera dell'as-
semblea condominiale che vieti la sosta di un'autocaravan nel parcheggio condominiale, approvata però senza l'unanimità di tutti i condomini come si richiederebbe per una modifica del regolamento, è nulla. Coerente con questa interpretazione era stata un anno prima la sentenza del Giudice di Pace di Foligno (6 marzo 1997; procedimento civile relativo al Condominio di Via Sicilia n. 23 in Foligno) dichiarando illegittimo il divieto imposto ai condomini proprietari di autocaravan di sostare nel parcheggio condominiale; fatta salva la differenza sostanziale tra parcheggiare e campeggiare.
A margine della, giurisprudenza non possiamo non rilevare anche in questo caso l'uso improprio del termine roulotte (vedi PleinAirMarket n. 352) fatto dall'estensore della sentenza della Corte di Cassazione, il quale evidentemente lo utilizza al posto della parola autocaravan poiché il Codice della Strada stabilisce che la caravan (roulotte) quando è sganciata dal-
la motrice non è più da considersi veicolo, vietandone la sosta nei centri abitati salvo diversa segnalazione.
Matteo Sansone
Il divieto di parcheggio autocaravan (deliberato dall'assemblea) in un piazzale parti comuni adibito a parcheggio autoveicoli (e nessuno può affermare che l'autocaravan non sia un autoveicolo) è da configurarsi indubbiamente come "Innovazione"; non fatevi "buggerare" dalle cosiddette e frettolose "approvazioni all'unanimità" , magari su più argomenti cumulati, tanto in uso nelle ns. assemblee condominiali, chiedete la votazione punto per punto e, qualora consideriate violati i vostri diritti, votate contro e, se del caso, impugnate. Vedasi in allegato quanto previsto al merito dal Codice Civile.
Buona Strada da C.Galliani
Art. 1108 Innovazioni e altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione
Con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno due terzi del valore complessivo della cosa comune, si possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento della cosa o a renderne più comodo o redditizio il godimento, purché esse non pregiudichino il godimento di alcuno dei partecipanti e non importino una spesa eccessivamente gravosa. Nello stesso modo si possono compiere gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, sempre che non risultino pregiudizievoli all'interesse di alcuno dei partecipanti.
E' necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le locazioni di durata superiore a nove anni.
L'ipoteca può essere tuttavia consentita dalla maggioranza indicata dal primo comma, qualora abbia lo scopo di garantire la restituzione delle somme mutuate per la ricostruzione o per il miglioramento della cosa comune.
Art. 1109 Impugnazione delle deliberazioni
Ciascuno dei componenti la minoranza dissenziente può impugnare davanti all'autorità giudiziaria le deliberazioni della maggioranza : nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 1105, se la deliberazione è gravemente pregiudizievole alla cosa comune;
se non è stata osservata la disposizione del terzo comma dell'articolo 1105;
se la deliberazione relativa a innovazioni o ad altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione è in contrasto con le norme del primo e del secondo comma dell'articolo 1108.
L'impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni dalla deliberazione. Per gli assenti il termine decorre dal giorno in cui è stata loro comunicata la deliberazione. In pendenza del giudizio, l'autorità giudiziaria può ordinare la sospensione del provvedimento deliberato.
Art. 1120 Innovazioni
I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'articolo 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni.
Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.
Preso atto che gli Uffici Depenalizzazione delle Prefetture, nella quasi totalità dei ricorsi inviati al Prefetto, non perdono tempo ad analizzare il fatto, non attivano accertamenti istruttori richiesti, inviano tempestivamente un’ordinanza ingiunzione di pagamento al ricorrente (nel caso di Numana, rinviano il ricorso allo stesso Comune che, incredibilmente, da Organo Accertatore si trasforma anche Organo Giudicante), la nostra esperienza consiglia di risparmiare tempo e denaro inviando il ricorso contro una contravvenzione direttamente al Giudice di Pace perchè inviare.
Al contravvenzionato è problematico opporsi ad una contravvenzione per i seguenti motivi:
1) dover consegnare personalmente il ricorso nella città ove ha sede il Giudice di Pace (tempo e denaro per il viaggio) e telefonare spesso al Cancelliere per conoscere la data dell’udienza qualora non si risieda nel territorio ove a sede il Giudice di Pace;
2) si può difendersi in prima persona oppure incaricare un legale (spese per la notula);
3) dover partecipare alle udienze nella città ove ha sede il Giudice di Pace (sicuramente una udienza, la maggior parte due udienze, in casi particolari più di due con relativo tempo e denaro per il viaggio);
4) versare presso la cancelleria del Giudice di Pace una cauzione pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore;
5) In caso di sentenza sfavorevole si può essere condannati al pagamento delle spese legali sostenute dalla controparte;
6) In caso di sentenza favorevole il Giudice può compensare le spese legali tra le parti ed il ricorrente è “fregato” in quanto le spese legali e per partecipare alle udienze superano ampiamente l’importo della contravvenzione;
7) In caso di sentenza favorevole la controparte (esempio Numana che spende in tal modo i soldi dei loro cittadini) ricorre in Cassazione e, nel caso detto ricorso sia accolto, ci si ritrova nuovamente in giudizio.
Per quanto riguarda le contravvenzioni elevate per la circolazione delle autocaravan, nella quasi totalità dei casi, non vi sono problemi a presentare un ricorso in quanto sono in aperta violazione di legge le limitazioni alla circolazione stradale alle autocaravan imposte dai sindaci.
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, compatibilmente con gli impegni già assunti e le priorità esistenti, può inviare ai soci, a titolo gratuito, la documentazione necessaria a presentare il ricorso.
L'esperienza maturata in anni di lavoro ci ha insegnato che:
· le ordinanze istitutive anche inerenti uno stesso divieto possono essere reiterate e, pertanto diventano difformi nel numero e nel testo;
· la stessa violazione di una limitazione può ricevere contravvenzione diversa nel testo;
· la stessa violazione di una limitazione può ricevere contravvenzione su moduli diversi;
· il ricorso alla stessa violazione può avere un destinatario diverso;
· la norma e le giurisprudenza muta anche nel lasso di pochi giorni, rendendo obsoleti i documenti già prodotti per altri ricorsi.
Per quanto sopra, il facsimile per presentare il ricorso è prodotto per uno specifico caso e NON è utilizzabile per altre persone anche se coinvolte nella stessa situazione e con analogo veicolo. Per quanto sopra, s’invita a NON fotocopiare e distribuire ad altri contravvenzionati il facsimile di un ricorso perché potrebbe determinare un danno e/o inficiare una aspettativa.
E’ stato disciplinato il procedimento per il ricorso in opposizione davanti al giudice di pace avverso il verbale di contestazione con le seguenti regole:
§ il ricorso è alternativo a quello davanti al prefetto ed al pagamento in misura ridotta;
§ si presenta al giudice di pace entro 60 giorni dalla contestazione;
§ all'atto del deposito del ricorso il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena d'inammissibilità del ricorso, una cauzione pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore
§ La somma versata a titolo di cauzione, in caso di accoglimento del ricorso, viene restituita al ricorrente.
§ nella determinazione della sanzione, il giudice di pace non può applicare una sanzione inferiore al minimo edittale;
§ nel caso di rigetto del ricorso, il giudice non può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.
Nel nostro Paese, ancora oggi, il cittadino non è messo in grado di combattere ad armi pari con coloro che sono stati eletti a gestire la cosa pubblica.
Il cittadino ancora non può inviare un ricorso per raccomandata ma deve farlo esclusivamente di persona o tramite un legale.
Non solo, se ha commesso una violazione in una provincia diversa dal suo domicilio, deve eleggere domicilio nella zona di competenza del Tribunale / Pretura altrimenti non riceve la corrispondenza inerente agli sviluppi del procedimento: detta corrispondenza, qualora non risieda o abbia eletto domicilio in detta zona, è depositata in cancelleria e data per conosciuta!
Tale incredibile primitiva disposizione, nella maggior parte dei casi, vede il cittadino pagare una contravvenzione anche se ingiusta, solo per evitare gli oneri di tempo e denaro necessari a recarsi davanti al Giudice di Pace (magari abita a Venezia o Palermo e si deve recare alla Pretura di Oristano) per presentare ricorso e trovare dove eleggere domicilio per poter ricevere le corrispondenze inerenti il procedimento.
Certo, il cittadino potrebbe anche incaricare un legale del luogo ma quanto gli costerebbe visto che un tale procedimento vede almeno due/tre udienze prima della sentenza ?
Nel nostro pellegrinare per le Preture in difesa delle famiglie in autocaravan, contravvenzionate in violazione di legge nei comuni anticamperisti, abbiamo assistito allibiti ed inermi nel veder svolgere l'opera di cancelliere ad una delle parti in conflitto, nei nostri casi il funzionario della Prefettura a noi contrario.
Il funzionario della Prefettura era "di casa" perché la sua funzione di cancelliere creava indubbiamente un affiatamento di lavoro con il Pretore di turno mentre noi eravamo "gli stranieri".
Quando il cittadino risiede fuori del territorio di competenza della Giudice NON GLI SONO INVIATE VIA POSTA LE COMUNICAZIONI anche se il costo di spedizione non cambia se un cittadino risiede in una città oppure in un’altra.
Non è possibile inviare i ricorsi e gli atti per Posta, nemmeno per telefax e nemmeno per posta elettronica, quando i costi di tali spedizioni sono indubbiamente inferiori a quelli necessari a presentare gli atti di persona nonché comportano meno tempo per riceverli e archiviarli.
Si parla di difendere gli alberi, di riciclare la carta e non si possono consegnare le documentazioni su floppy disk e/o via internet.
Siamo nel Terzo Millennio e sui fogli dobbiamo apporre marche da bollo, marche speciali, ecc... mentre, in uno Stato democratico il cittadino deve pagare delle imposte dirette, proporzionali al proprio reddito, mentre le tasse indirette sono da eliminare.
Siamo nel Terzo Millennio, grazie all’informatizzazione è possibile “apporre” il bollo virtuale ma, al contrario, si obbligano i cittadini ad assurdi ed onerosi viaggi alle tabaccherie per acquistare bolli cartacei nonchè si prosegue ad acquistare tonnellate di carta e di inchiostro per la stampa degli stessi.
Siamo nel Terzo Millennio ma le procedure (costi e tempi) per ottenere la Giustizia dividono i cittadini a seconda del loro reddito, della loro preparazione scolastica, del tempo che hanno a disposizione.
Al Presidente della Repubblica il compito di intervenire pubblicamente per sollecitare il Governo a deliberare procedure economiche ed ecologiche per ottenere la Giustizia, rispettando i diritti inalienabili che sono alla base dell'essere un cittadino.
Spett. Presidente della Repubblica, il sottoscritto …………………………..
Residente in ……………………………………………………………..
Ricorda alla S.V. che nel nostro Paese il ricorso alla Giustizia è ancora oggi un onore insostenibile per il cittadino ma ritengo che la S.V., in concorso con l’attuale Governo, possa facilmente intervenire per far deliberare delle procedure che rendano economico ed ecologico per il cittadino il ricorrere alla Giustizia. Si tratta di varare nuove procedure, utili al cittadino ma anche a tutta la società in quanto sono in grado di eliminare assurde e micidiali perdite di tempo, inquinamenti acustici ed atmosferici nonché eliminare tonnellate di carta, salvando dall’abbattimento migliaia d'alberi.
ECCO IL CONTRIBUTO DI SEMPLICI SOLUZIONI PER ESSERE FINALMENTE CITTADINI, PER RISPARMIARE TEMPO, DENARO, INQUINAMENTO ACUSTICO ED ATMOSFERICO
Premesso che:
- un cittadino deve incaricare un legale e/o portare il ricorso di persona, perdendo del prezioso tempo, facendolo perdere agli addetti nonché inquinando la città con la propria autovettura o motorino per recarsi in detto ufficio. Un via vai portando con le scarpe del sudicio dentro gli stretti meandri in cui operano molte Preture e/o Tribunali.
- un cittadino presenta un ricorso ma NON riceve le comunicazioni se non risiede o non ha eletto domicilio nel territorio di competenza della Pretura / Tribunale. Dette comunicazioni sono notificate all’interno, con pari costi, e sono archiviate e date per conosciute mentre il ricorrente non ne ha notizia. Un assurdo in quanto le spese di spedizione postale sono le stesse a prescindere da dove una abita sul territorio nazionale.
- si tratta di varare un regolamento nuovo, di vera civiltà anche se, all’inizio, solo una parte di cittadini potranno fruire di tale opportunità, avendo a disposizione e.mail, telefax. In ogni caso, di tale agevolazione ne beneficerebbe tutta la società perché avremo risparmi economici, energetici, minor consumo di carta e relativo minor abbattimento e/o importazione di alberi, riduzione dell’inquinamento acustico ed atmosferico.
- il Prefetto non è un Organo Giudicante, per ottimizzare le risorse dei cittadini e delle Prefetture, al fine di evitare allo Stato di assumere i costi relativi al pagamento dei due servizi pubblici (Prefetto e Giudice di Pace),
occorre il varo di una nuova procedura la cui base normativa è il Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che, all’art. 4, dispone: "le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione per l’organizzazione degli uffici al fine di assicurare l’economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa".
Ecco il testo della normativa utile per adire alla Giustizia da cittadini
contro una contravvenzione attinente alla circolazione stradale.
Il ricorso avverso un Sommario Processo Verbale e/o ad una ingiunzione di pagamento inerente un Sommario Processo Verbale si presenta unicamente al Giudice di Pace entro 60 giorni dalla contestazione e la presentazione del ricorso comporta la sospensione del pagamento della sanzione irrogata dall’organo accertatore.
Il ricorso avverso un Sommario Processo Verbale e/o ad una ingiunzione di pagamento inerente un Sommario Processo Verbale si presenta al Giudice di Pace con sede baricentrica al luogo in cui è stata commessa la violazione ed a la residenza del contravvenzionato. La sede del Giudice di Pace competente è individuata dall’organo accertatore, riferendosi ai chilometri ferroviari ed inserita nel Sommario Processo Verbale e/o in una comunicazione al contravvenzionato da notificare entro 15 giorni dalla redazione del Sommario Processo Verbale.
Il ricorso avverso un Sommario Processo Verbale e/o ad una ingiunzione di pagamento inerente un Sommario Processo Verbale può essere inviato la Giudice di Pace competente, in alternativa tra loro, per raccomandata, per telefax, per e.mail.
Le notizie inerenti le udienze, la necessità di integrazione documentazione, la necessità di ricevere risposte a domande formulate dal Giudice e/o dalle parti, la comunicazione inerente la data delle udienze, sono rese note, in alternativa tra loro, per raccomandata, per telefax, per e.mail.
Gli eventuali oneri inerenti bolli e/o tasse e/o imposte sono assolti in modo virtuale dagli uffici del Giudice di Pace e corrisposti dal ricorrente (contanti e/o carta di credito) presso gli uffici giudiziari ove ha sede il Giudice di Pace oppure utilizzando i bollettini di conto corrente postale prestampato e/o bonifico bancario che devono essere altresì previsti dagli uffici giudiziari ove ha sede il Giudice di Pace